
La Cassazione civile con la pronuncia n. 24221/2026 ha stabilito che la riduzione o la perdita della capacità di svolgere il lavoro domestico costituisce un autonomo danno patrimoniale, risarcibile anche in assenza di spese per una colf o per altri collaboratori.
Il lavoro domestico, infatti, è considerato un’attività economicamente valutabile, anche se non viene direttamente remunerata. Pertanto, è sufficiente dimostrare che la persona svolgeva abitualmente attività domestiche prima dell’evento e che le lesioni ne abbiano ridotto o impedito la capacità.
La Corte distingue così il danno patrimoniale dal danno biologico, che riguarda invece la lesione della salute. Il risarcimento può essere riconosciuto anche a chi vive da solo o già si avvale di un collaboratore domestico.

